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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n.
2180, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 475, sono sostituiti
dai seguenti:
"Art. 1. - Le opere occorrenti per la costruzione di nuovi
alberghi, per l'ampliamento la trasformazione di quelli esistenti nei
Comuni riconosciuti di particolare interesse turistico dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissariato per il turismo
- sono dichiarate di pubblica utilita' con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici.
"La dichiarazione di pubblica utilita' avviene in base al piani di
massima".
"Art. 2. - Su richiesta del Commissariato per il turismo, i Comuni
o gli enti interessati provvedono, in base ai piani di massima, alla
compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione.
"Tali piani sono approvati con decreto del Ministro per i lavori
pubblici d'intesa col Commissario del turismo, previo parere di una
Commissione composta:
1) del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
2) di un consigliere di Stato designato dal presidente del
Consiglio di Stato;
3) del direttore generale del Turismo;
4) del direttore generale dell'urbanistica e delle opere
igieniche e di un presidente di sezione del Consiglio superiore dei
lavori pubblici;
5) di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno,
grazia e giustizia, tesoro, pubblica istruzione e industria e
commercio;
6) di due rappresentanti degli albergatori designati dalle
organizzazioni piu' rappresentative a carattere nazionale ed in
mancanza dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
7) del presidente del Comitato per i contributi turistici;
8) dei presidente della Sezione autonoma per l'esercizio del
credito alberghiero e turistico;
9) di un rappresentante dell'E.N.I.T.".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 marzo 1950
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO
- PICCIONI - SCELBA
- PELLA - GONELLA -
TOGNI - MARAZZA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI