Legge Ordinaria n. 228 del 25/03/1950 (Pubblicata nella G.U. del 20 maggio 1950)
Modificazioni al regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2180, relativo a provvedimenti per la dichiarazione di pubblica utilita' delle espropriazioni per la costruzione di nuovi alberghi e per l'ampliamento di quelli esistenti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Gli  articoli  1  e  2  del regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n.
2180,  convertito  nella legge 7 aprile 1938, n. 475, sono sostituiti
dai seguenti:
  "Art.  1.  -  Le  opere  occorrenti  per  la  costruzione  di nuovi
alberghi, per l'ampliamento la trasformazione di quelli esistenti nei
Comuni   riconosciuti   di   particolare  interesse  turistico  dalla
Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Commissariato per il turismo
-  sono  dichiarate  di  pubblica utilita' con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici.
  "La  dichiarazione di pubblica utilita' avviene in base al piani di
massima".
  "Art.  2. - Su richiesta del Commissariato per il turismo, i Comuni
o  gli enti interessati provvedono, in base ai piani di massima, alla
compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione.
  "Tali  piani  sono  approvati con decreto del Ministro per i lavori
pubblici  d'intesa  col Commissario del turismo, previo parere di una
Commissione composta:
   1) del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
    2)  di  un  consigliere  di  Stato  designato  dal presidente del
Consiglio di Stato;
    3) del direttore generale del Turismo;
    4)   del   direttore  generale  dell'urbanistica  e  delle  opere
igieniche  e  di un presidente di sezione del Consiglio superiore dei
lavori pubblici;
    5)  di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno,
grazia  e  giustizia,  tesoro,  pubblica  istruzione  e  industria  e
commercio;
    6)  di  due  rappresentanti  degli  albergatori  designati  dalle
organizzazioni  piu'  rappresentative  a  carattere  nazionale  ed in
mancanza dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
    7) del presidente del Comitato per i contributi turistici;
    8)  dei  presidente  della  Sezione  autonoma per l'esercizio del
credito alberghiero e turistico;
    9) di un rappresentante dell'E.N.I.T.".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 marzo 1950

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - ALDISIO
                                                  - PICCIONI - SCELBA
- PELLA - GONELLA -
TOGNI - MARAZZA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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