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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'art. 1 dell'ordinamento del personale
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, approvato
con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, modificato dal secondo
comma dell'art. 2 della legge 18 aprile 1940, n. 288, e' abrogato e
sostituito dal seguente:
"Il personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni e' raggruppato nei seguenti ruoli:
ruolo del personale di gruppo A, comprendente un quadro del
personale direttivo amministrativo e assimilato, e un quadro degli
ingegneri specializzati;
ruolo del personale di gruppo B, comprendente un quadro normale e
un quadro transitorio;
ruolo del personale di gruppo C, comprendente un quadro dei capi
di ufficio, un quadro del personale esecutivo e un quadro del
personale tecnico speciale, distinto in personale delle officine
telegrafiche e personale delle stazioni radiotelegrafiche;
ruolo del personale subalterno, comprendente un quadro speciale e
un quadro comune".
L'ispettore generale delle telecomunicazioni, al quale, a norma
dell'art. 3 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 432, spettano
anche, nell'ambito dei servizi telegrafici, telefonici e
radioelettrici, i poteri e le attribuzioni conferite al direttore
generale dal regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196, lettere a), b),
c), d), i), l) e m) e successive modificazioni, e' classificato nel
grado 4° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello
Stato e assume la qualifica di ispettore generale superiore delle
telecomunicazioni.
Le tabelle risultanti dall'allegato 1 del regio decreto 17
settembre 1931, n. 1345 e successive modificazioni, la tabella
annessa al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18
marzo 1948, n. 376, e le tabelle numeri 1 e 2 annesse al decreto
legislativo 22 marzo 1948, n. 504, sono sostituite da quelle annesse
alla presente legge, vistate dai Ministri per le poste e le
telecomunicazioni e per il tesoro.