Legge Ordinaria n. 23 del 05/01/1950 (Pubblicata nella G.U. del 18 febbraio 1950)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1033, concernente disposizioni aggiuntive alle norme per la riassunzione in servizio dei professori universitari gia' dispensati per motivi politici o razziali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1033, e' ratificato con la
seguente modificazione:
    Art. 1. - E' sostituito dal seguente:
    "In  deroga alle disposizioni vigenti, i professori universitari,
gia'  dispensati o comunque allontanati dal servizio in dipendenza di
motivi politici o razziali, sono riassunti nei ruoli universitari, ai
sensi  dei  decreti legislativi luogotenenziali 7 settembre 1944, nn.
255  e 264 (art. 5), del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile
1945, n. 238, e del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 535,
anche  se,  alla  data di entrata in vigore del presente decreto, non
siano   in   possesso  del  requisito  della  cittadinanza  italiana,
sempreche'  nello  Stato,  la  cui cittadinanza essi hanno assunto, i
cittadini italiani siano ammessi all'insegnamento nelle Universita' e
negli Istituti d'istruzione universitaria.
    "Alla  riammissione  in  servizio  di cui al presente articolo si
procede  entro  un  anno dall'entrata in vigore del presente decreto,
sempreche'  gli  interessati  ne  facciano  richiesta, entro il detto
termine,  e  sempreche'  abbiano  perduto  il  detto  requisito della
cittadinanza  italiana  anteriormente all'entrata in vigore del regio
decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9.
    "Per  la decorrenza degli effetti economici della riassunzione si
applica   il  comma  secondo  dell'art.  1  del  decreto  legislativo
luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 880".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 gennaio 1950

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - GONELLA

                                    Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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