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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1033, e' ratificato con la
seguente modificazione:
Art. 1. - E' sostituito dal seguente:
"In deroga alle disposizioni vigenti, i professori universitari,
gia' dispensati o comunque allontanati dal servizio in dipendenza di
motivi politici o razziali, sono riassunti nei ruoli universitari, ai
sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 7 settembre 1944, nn.
255 e 264 (art. 5), del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile
1945, n. 238, e del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 535,
anche se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non
siano in possesso del requisito della cittadinanza italiana,
sempreche' nello Stato, la cui cittadinanza essi hanno assunto, i
cittadini italiani siano ammessi all'insegnamento nelle Universita' e
negli Istituti d'istruzione universitaria.
"Alla riammissione in servizio di cui al presente articolo si
procede entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto,
sempreche' gli interessati ne facciano richiesta, entro il detto
termine, e sempreche' abbiano perduto il detto requisito della
cittadinanza italiana anteriormente all'entrata in vigore del regio
decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9.
"Per la decorrenza degli effetti economici della riassunzione si
applica il comma secondo dell'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 880".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 gennaio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI