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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre
1947, n. 1640, e' ratificato con le seguenti modificazioni:
Art. 3. - E' sostituito dal seguente:
"Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a rivedere,
sentito il Consiglio superiore, e ad annullare, su conforme parere
dello stesso, le abilitazioni alla libera docenza conferite dopo il 1
gennaio 1938 fino all'8 settembre 1943.
"L'abilitazione alla libera docenza non e' soggetta a revisione:
a) nei confronti di coloro che, nell'ordine delle graduatorie
formulate dalle Commissioni, risultarono compresi nel numero chiuso
stabilito, per ciascuna disciplina, dalle ordinanze ministeriali;
b) nei confronti di coloro che, pur non essendo stati compresi in
detto numero chiuso, furono sottoposti alle prove didattiche o
sperimentali e queste superarono, o vennero dalle Commissioni
giudicatrici dispensati dalle prove didattiche o sperimentali, ai
sensi dell'art. 118, lettera b), del testo unico delle leggi
dell'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592;
c) nei confronti di coloro che siano stati dichiarati maturi in
concorsi a cattedra universitaria della stessa materia per la quale
venne conferita la abilitazione alla libera docenza o di materie
affini.
"Nulla e' innovato per quanto attiene alla revisione delle
abilitazioni di cui alla prima parte della lettera b) dell'art. 18
del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238".
Art. 4. - E' sostituito dal seguente:
"Nel pronunciarsi in merito alle abilitazioni di cui al precedente
articolo, il Consiglio superiore, quando non proponga la conferma
dell'abilitazione o l'annullamento di essa, delibera il rinvio del
docente alle Commissioni giudicatrici in funzione, per la materia
oggetto dell'abilitazione o per materia affine, al momento in cui si
dovra' procedere al riesame".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 gennaio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI