Legge Ordinaria n. 24 del 19/01/1950 (Pubblicata nella G.U. del 18 febbraio 1950)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1947, n. 1640, concernente la revisione delle libere docenze e l'ammissione alla sessione di esame prevista dal decreto legislativo 26 maggio 1947, n. 525, di coloro che furono esclusi o non poterono partecipare alle passate sessioni per motivi politici o razziali o in dipendenza di contingenze belliche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre
1947, n. 1640, e' ratificato con le seguenti modificazioni:
  Art. 3. - E' sostituito dal seguente:
  "Il  Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a rivedere,
sentito  il  Consiglio  superiore, e ad annullare, su conforme parere
dello stesso, le abilitazioni alla libera docenza conferite dopo il 1
gennaio 1938 fino all'8 settembre 1943.
  "L'abilitazione alla libera docenza non e' soggetta a revisione:
    a)  nei  confronti  di  coloro che, nell'ordine delle graduatorie
formulate  dalle  Commissioni, risultarono compresi nel numero chiuso
stabilito, per ciascuna disciplina, dalle ordinanze ministeriali;
    b) nei confronti di coloro che, pur non essendo stati compresi in
detto  numero  chiuso,  furono  sottoposti  alle  prove  didattiche o
sperimentali   e  queste  superarono,  o  vennero  dalle  Commissioni
giudicatrici  dispensati  dalle  prove  didattiche o sperimentali, ai
sensi  dell'art.  118,  lettera  b),  del  testo  unico  delle  leggi
dell'istruzione  superiore,  approvato  con  regio  decreto 31 agosto
1933, n. 1592;
    c)  nei  confronti di coloro che siano stati dichiarati maturi in
concorsi  a  cattedra universitaria della stessa materia per la quale
venne  conferita  la  abilitazione  alla  libera docenza o di materie
affini.
  "Nulla   e'  innovato  per  quanto  attiene  alla  revisione  delle
abilitazioni  di  cui  alla prima parte della lettera b) dell'art. 18
del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238".
  Art. 4. - E' sostituito dal seguente:
  "Nel  pronunciarsi in merito alle abilitazioni di cui al precedente
articolo,  il  Consiglio  superiore,  quando non proponga la conferma
dell'abilitazione  o  l'annullamento  di essa, delibera il rinvio del
docente  alle  Commissioni  giudicatrici  in funzione, per la materia
oggetto  dell'abilitazione o per materia affine, al momento in cui si
dovra' procedere al riesame".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 gennaio 1950

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

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