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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 luglio 1949, ai titolari di rendite di infortunio
di cui agli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 24 settembre 1931,
n. 1555 e alla Convenzione 30 maggio 1919, resa esecutiva con decreto
del Ministero della guerra del 14 giugno 1919, sono concessi, in
aggiunta alle rate di rendita attualmente in godimento, i seguenti
assegni straordinari mensili:
a) lire 3000, a quelli aventi inabilita' permanente di grado dal
50 per cento al 79 per cento;
b) lire 5000, a quelli aventi inabilita' permanente di grado
dall'80 per cento all'89 per cento;
c) lire 7000, a quelli aventi inabilita' permanente di grado dal
90 per cento al 100 per cento.
Ai superstiti, titolari di rendite di infortunio in virtu' delle
disposizioni richiamate nel primo comma del presente articolo, e'
concesso un assegno straordinario mensile nelle seguenti misure:
a) lire 3000, nel caso di un unico avente diritto;
b) lire 4000, nel caso di due aventi diritto;
c) lire 5000, nel caso di tre o piu' aventi diritto.