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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata ad
effettuare spese per la ricostituzione delle scorte, la ricostruzione
e riparazione di edifici, impianti e macchinari distratti o
danneggiati in dipendenza della guerra, nonche' per la nuova
costruzione di edifici, impianti e macchinari occorrenti per il
funzionamento dell'Amministrazione medesima fino alla concorrenza di
50 miliardi.