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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Sono convalidate le esenzioni dal pagamento dei diritti doganali,
esclusa l'imposta generale sull'entrata, disposte sulla base di norme
emanate dal sedicente governo della Repubblica sociale italiana per i
sottoelencati prodotti, comunque importati per il consumo della
popolazione civile fino al 25 aprile 1945:
Voce 64 della tariffa - frumento;
" 6 5 " " - segala;
" 66-b " " - orzo altro;
" 67 " " - granturco;
" 69 " " - granaglie non nominate;
" 70 " " - farine;
" 74 " " - legumi secchi;
" 117 " " - semi oleosi;
" 918 " " - avena;
" 924 " " - semi non oleosi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 18 aprile 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA -
LOMBARDO - SEGNI -
VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI