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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I contratti di locazione e di sublocazione prorogati ai sensi
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1948, n. 1471, sono ulteriormente
prorogati anche nei confronti degli aventi causa del locatore fino al
31 dicembre 1951.
Nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza
consuetudinaria, la data indicata nel comma precedente e' sostituita
da quella della scadenza consuetudinaria successiva.
La proroga ha luogo di diritto, nonostante qualunque patto in
contrario e anche quando sia stata pattuita la risoluzione del
contratto per il caso di vendita.
In caso di morte del conduttore, se trattasi di immobile adibito ad
uso di abitazione, la proroga opera soltanto a favore del coniuge,
degli eredi, dei parenti e degli affini del defunto con lui
abitualmente conviventi. Se trattasi di immobile adibito ad uso
diverso da quello di abitazione, la proroga opera a favore di coloro
che, per successione o per precedente rapporto, risultante da atto di
data certa anteriore all'apertura della successione, continuino
l'attivita' del defunto.