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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I Consigli comunali che scadono entro l'anno 1950 per compiuto
quadriennio ai termini dell'art. 8 del decreto legislativo
luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, rimangono in carica sino alla
convocazione dei comizi elettorali per la loro rinnovazione, ferma
restando la disposizione del secondo comma dell'art. 8 del decreto
legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, relativamente al
sindaco ed alla Giunta municipale.
Rimangono altresi' in carica, sino all'insediamento dei nuovi
Consigli, le Amministrazioni straordinarie che scadono entro l'anno
1950.
Rimangono anche in carica, sino alla nomina dei nuovi Consigli
comunali, tutte le Commissioni amministratrici di aziende
municipalizzate e di altri enti che siano state per legge o per
statuto nominate dal Consiglio comunale e che vengono a scadere entro
il 1960.