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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la concessione di finanziamenti alle imprese medie, piccolo ed
artigiane, sia industriali che agricole, in quanto le medesime non
possano avvalersi congruamente dei finanziamenti in dollari di cui
alle leggi 3 dicembre 1948, n. 1425, 21 agosto 1949, n. 730, ed a
quelle che ne estendessero l'applicazione all'esercizio finanziario
1949-50, il Ministro per il tesoro e' autorizzato a prelevare la
somma di lire 10 miliardi dal conto speciale di cui all'art. 2 della
legge 4 agosto 1948, n. 1108, a valere sulle disponibilita',
afferenti agli aiuti previsti dall'Accordo di cooperazione economica
approvato con la legge medesima ed assegnati all'Italia per l'anno
fiscale 1948-49.
Tali finanziamenti dovranno essere riservati sino alla concorrenza
dei due quinti ad imprese che svolgano la loro attivita' nei
territori dell'Italia meridionale ed insulare, ai sensi dell'art. 8
del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato dalla
legge 29 dicembre 1948, n. 1482.