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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A modifica dell'art. 66 della legge 29 aprile 1949, n. 261, la
spesa occorrente per l'esecuzione dei corsi di addestramento
professionale e dei cantieri-scuola per gli operai disoccupati viene
assunta dallo Stato e sara' annualmente fissata con la legge di
bilancio.