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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I capitali disponibili dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale, per tutte le gestioni ad esso affidate, possono essere
impiegati, previa autorizzazione del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, anche
in mutui ad Istituti di previdenza e di assistenza sociale, al tasso
medio di capitalizzazione.