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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 6 del decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1058, e' modificato
come segue:
Art. 6. - Gli agenti obbligati all'uso della divisa, potranno
prelevare capi di vestiario pel cui acquisto lo Stato abbia
contribuito, in misura di due camiciotti, per ogni anno; di due
berretti, di una divisa estiva, di una divisa invernale, di un
mantello, di quattro camicie e di due cravatte per ogni due anni.
Ogni maggiore prelevamento, se consentito dall'Amministrazione,
resta a completo carico dell'interessato, e importa l'aumento delle
ritenute mensili nella misura che verra' fissata dall'Amministrazione
stessa.
Al personale che, oltre il termine di due anni considerato nel
primo comma del presente articolo, abbia saputo mantenere in decoroso
uso, a esclusivo giudizio dell'Amministrazione, i berretti, la divisa
estiva, la divisa invernale, il mantello, le camicie e le cravatte,
senza alcun maggiore prelevamento, sono conferiti premi in danaro,
scomputabili sulle quote a carico degli interessati, nelle seguenti
misure:
1) un sesto del costo complessivo dei capi di vestiario sopra
indicati, per il terzo anno compiuto dall'ultimo prelevamento;
2) due ulteriori sesti del costo complessivo predetto, per il
quarto anno compiuto dopo l'ultimo prelevamento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 aprile 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SPATARO -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI