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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli enti indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 5 febbraio
1948, n. 61, modificato dalla legge 8 marzo 1949, n. 99, devono
provvedere, qualora non vi abbiano gia' provveduto, alla revisione
delle tabelle organiche, ai sensi del decreto legislativo
luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, entro il 31 dicembre 1950.
I posti disponibili per effetto dei predetti provvedimenti saranno
conferiti con l'osservanza delle norme contenute nel decreto
legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, modificato dalla legge 8 marzo
1949, n. 99.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 aprile 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI