Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I canoni annui per la manutenzione e per l'uso delle linee
telegrafiche e telefoniche, dei sostegni, della corda e dei ganci
portacavi dei conduttori in cavi aerei, sotterrati e sottomarini e
degli apparati telegrafici, comunque stabiliti, vengono fissati per i
periodi 1 luglio 1947-30 giugno 1948 e 1 luglio 1948-30 giugno 1949,
rispettivamente nella misura di cui alle tabelle A e B annesse alla
presente legge.