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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'assegno ordinario annuale per le spese di funzionamento
dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato,
di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220,
convertito nella legge 6 gennaio 1928, n. 1803, e' elevato a lire
31.000.000, per la durata di cinque anni, a decorrere dall'esercizio
finanziario 1949-50.