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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 926, e' ratificato con la
seguente modificazione:
Art. 2. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Le misure del compenso unitario sono le seguenti:
per gli ex impiegati di grado 3° . . . . . . . . . . . . . . . L. 900
per gli ex impiegati di grado 40 e 50. . . . . . . . . . . . . L. 800
per gli ex impiegati di grado 60 . . . . . . . . . . . . . . . L. 700
per gli ex impiegati di grado 70, 80, 90 e 100 . . . . . . . . L. 600