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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I candidati non inclusi nella graduatoria dei vincitori dei
concorsi ordinari generali per titoli ed esami a posti di maestro
elementare indetti dai Provveditori agli studi secondo le norme
dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
21 aprile 1947, n. 373, modificato dall'ultimo comma dell'art. 9 del
decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, i quali abbiano raggiunto
la votazione complessiva di punti 105 su 175, con una media di almeno
sette decimi nelle prove di esame e non meno di sei decimi in
ciascuna di esse, saranno assunti in ruolo, a decorrere dall'anno
scolastico 1950-51, nell'ordine di merito, determinato dalla
votazione complessiva, e Ano ad esaurimento, nel limite di un quinto
dei posti che risultino vacanti all'inizio di ciascun anno
scolastico, nelle rispettive Province.