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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642, e' ratificato con la
seguente modificazione:
Art. 2. - Fra il primo e il secondo comma, e' aggiunto il
seguente:
"La disposizione di cui al comma precedente si applica altresi'
ai professori di scuole secondarie i quali, alla entrata in vigore
della presente legge, risultino incaricati delle funzioni di
professore straordinario presso le Universita' o gli Istituti di
istruzione superiore, a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948,
n. 861".
E' aggiunto in fine il seguente comma:
"Qualora per insegnanti delle stesse materie in uno stesso ordine
di scuole, compresi in ruoli transitori ordinari, sia previsto un
differente sviluppo di carriera, si applichera' per tutti il
trattamento piu' favorevole".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 aprile 1950
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI