Legge Ordinaria n. 286 del 29/04/1950 (Pubblicata nella G.U. del 7 giugno 1950)
Assicurazione contro i rischi ordinari delle navi mercantili italiane e delle costruzioni navali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le disposizioni delle leggi 3 giugno 1940, n. 767 e 11 luglio 1941,
n.  935,  concernenti  l'assicurazione contro i rischi ordinari delle
navi  mercantili  italiane  e  delle costruzioni navali, rimangono in
vigore sino al 31 dicembre 1950.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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