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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I biglietti Am-lire di tutti i tagli ed i biglietti della Banca
d'Italia per i tagli da lire 100 e lire 50 dei vari tipi, attualmente
circolanti, fatta eccezione per quelli da lire 100 di secondo nuovo
tipo e da lire 50 di terzo nuovo tipo, di cui al decreto del Ministro
per il tesoro 22 settembre 1944, cesseranno di avere corso legale
alla data che, con decreto del Ministro per il tesoro, sara'
stabilita.
La Banca d'Italia effettuera' la sostituzione dei biglietti, di cui
al precedente comma, fino alla data che sara' ugualmente stabilita
con decreto del Ministro per il tesoro.
Con ulteriori decreti del Ministro per il tesoro i termini di cui
ai precedenti commi, occorrendo, potranno essere prorogati fermo
restando che la cessazione del Corso legale non potra' essere
determinata per data anteriore al 28 febbraio 1950 e l'ultimo termine
di prescrizione non potra' essere determinato per data successiva, al
31 dicembre 1951.
Scaduto l'ultimo termine di prescrizione i biglietti dei tagli e
tipi non aventi piu' corso legale e non presentati per la
sostituzione andranno prescritti a favore dell'Erario dello Stato ed
il relativo importo sara' portato in diminuzione dei debiti del
Tesoro verso la Banca d'Italia.