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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'approvvigionamento idrico della popolazione delle Isole minori
indicate nell'allegato A e' a carico dello Stato.
La gestione relativa e' devoluta all'Alto Commissariato per
l'igiene e la sanita' pubblica; la provvista ed il trasporto
dell'acqua sono effettuati dal Ministero della difesa - Servizi per
la marina militare.
Il Ministero dell'interno provvede al rimborso delle spese per il
rifornimento idrico dei centri di raccolta amministrati dalla
Direzione generale della pubblica sicurezza e, di concerto con quello
del tesoro, stabilisce, con proprio decreto, l'ammontare dei
contributi che i singoli Comuni interessati devono versare
annualmente per il godimento del servizio.
Al comune di Lampedusa e Linosa e' concesso un contributo annuo per
il funzionamento dell'acquedotto locale.