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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'ultimo comma dell'art. 113 del Codice postale e delle
telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n.
645, e' sostituito dal seguente:
"I crediti inferiori a lire 5000 sono infruttiferi. Nella somma che
rappresenta gli interessi non si computano le frazioni di lira".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 aprile 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SPATARO -
PELLA - PICCIONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI