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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Tesoro dello Stato e' autorizzato a fare anticipazioni alla
Gestione dei mutui al personale delle Ferrovie dello Stato, per la
concessione di prestiti quinquennali alle condizioni vigenti per i
prestiti accordati con le disponibilita' del "Fondo garanzia
cessioni" per gli agenti delle Ferrovie dello Stato, entro il limite
massimo di lire cinquanta milioni (50.000.000) per esercizio
finanziario a decorrere da quello 1949-50 e limitatamente ad un
quinquennio, all'interesse corrispondente a quello dei buoni ordinari
del Tesoro ad anno, vigente al momento dell'anticipazione. Le
eventuali variazioni del saggio avranno effetto per le anticipazioni
successive.