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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 16 aprile 1948,
n. 830, e' sostituito dai seguenti:
"Fino al 30 settembre 1950 le vedove di guerra e le mogli degli
scomparsi in seguito a fatti dipendenti dalla situazione
politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 ed il 31
dicembre 1915, che a partire dall'anno scolastico 1939-40 abbiano
prestato almeno tre anni di servizio nelle scuole governative,
possono essere assunte, a domanda, senza concorso, nei ruoli degli
insegnanti di istituti e scuole di istruzione media, classica,
scientifica, magistrale, tecnica ed artistica, indipendentemente dal
possesso del titolo di abilitazione e dal limite massimo di eta'
stabilito per l'ammissione ai concorsi.
"Per le mogli degli scomparsi e' sufficiente che entro il 30
settembre 1950 sia stata promossa la procedura per la dichiarazione
di morte, anche se la relativa sentenza non sia intervenuta. In tal
caso la nomina a ordinario, completato il normale periodo di prova,
sara' disposta con effetti giuridici dal 1 ottobre 1949".