Legge Ordinaria n. 322 del 19/05/1950 (Pubblicata nella G.U. del 15 giugno 1950)
Norme relative al collocamento dei buoni del tesoro ordinari a mezzo dell'Istituto di emissione, delle aziende di credito e degli uffici postali e regolazione di altri rapporti tra l'Amministrazione del tesoro e la Banca d'Italia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato a corrispondere, per gli
esercizi  finanziari  1948-49  e  1949-50, all'Istituto di emissione,
alle aziende di credito e agli uffici postali, per i servizi inerenti
al  collocamento  dei buoni del Tesoro ordinari, i seguenti compensi,
con le modalita' di cui agli articoli 2, 3 e 4:
    a)  all'Istituto di emissione ed alle aziende di credito, il 0,10
per  cento  sul  capitale  nominale  dei  buoni  sottoscritti  aventi
scadenza non inferiore a sei mesi;
    b)  agli uffici postali, il 0,025 per cento sul capitale nominale
dei buoni sottoscritti aventi scadenza inferiore a sei mesi e il 0,10
per  cento  sul  capitale  nominale  dei  buoni  sottoscritti  aventi
scadenza non inferiore a sei mesi.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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