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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a corrispondere, per gli
esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50, all'Istituto di emissione,
alle aziende di credito e agli uffici postali, per i servizi inerenti
al collocamento dei buoni del Tesoro ordinari, i seguenti compensi,
con le modalita' di cui agli articoli 2, 3 e 4:
a) all'Istituto di emissione ed alle aziende di credito, il 0,10
per cento sul capitale nominale dei buoni sottoscritti aventi
scadenza non inferiore a sei mesi;
b) agli uffici postali, il 0,025 per cento sul capitale nominale
dei buoni sottoscritti aventi scadenza inferiore a sei mesi e il 0,10
per cento sul capitale nominale dei buoni sottoscritti aventi
scadenza non inferiore a sei mesi.