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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, e' ratificato con la
seguente modificazione:
Art. 2. - Alla lettera c) aggiungere: "i maestri elementari che,
avendo prestato non meno di 12 anni di servizio di ruolo, siano
forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica ovvero
della laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciate dalla
Facolta' di magistero e abbiano esercitato l'incarico effettivo di
direttore didattico per almeno un biennio con qualifica non inferiore
a quella di ottimo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 maggio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI