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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le agevolazioni fiscali per gli acquisti di navi all'estero
previste dall'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 29 giugno 1947, n. 779, e dell'art. 1 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1947, n.
1337, gia' prorogate al 31 agosto 1948 con decreto legislativo 7
maggio 1948, n. 703, hanno applicazione anche per gli acquisti
compresi nel periodo 1 settembre 1948-30 giugno 1950.
Fino a quando con l'applicazione della nuova tariffa dei dazi
doganali non sara' diversamente disposto, ha altresi' applicazione,
la riduzione al 2 per cento della aliquota del diritto di licenza
stabilita con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 822.
Per le navi che, a norma del primo comma, fruiscono alla
importazione dell'esonero dalla imposta generale sull'entrata non si
applica il beneficio di cui all'art. 17, penultimo ed ultimo comma,
della legge 19 giugno 1940, n. 762, ripristinato dall'art. 10 della
legge 7 gennaio 1941, n. 1.