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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero della pubblica istruzione puo' autorizzare l'invio
all'estero delle cose tutelate dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089,
appartenenti allo Stato o ad altro ente ed istituto legalmente
riconosciuto, per mostre od esposizioni da esso organizzate o
autorizzate in seguito ad accordi col Ministero degli affari esteri e
sentito, secondo le competenze, il parere del Consiglio superiore
delle antichita' e belle arti o di quello delle accademie e
biblioteche.
Puo' anche autorizzare, sentito il parere dei detti corpi
Consultivi, la partecipazione in numero limitato delle cose di cui al
comma precedente, a mostre o esposizioni organizzate da Governi o
enti culturali stranieri, quando ne sia fatta formale richiesta a
mezzo del Ministero degli affari esteri e si ravvisi nell'iniziativa
un alto interesse culturale.
Sono in ogni caso esclusi dall'invio all'estero quei gruppi di
opere che costituiscono il fondo principale o una determinata ed
organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria o biblioteca o di
una collezione artistica o bibliografica, nonche' le opere,
specialmente i dipinti su tavola o le opere di grandi dimensioni, che
possono subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni
ambientali sfavorevoli.