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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La riduzione a un decimo della normale imposta di registro e
l'applicazione dell'imposta fissa ipotecaria, previste nel secondo
comma dell'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114,
per gli atti di compravendita e di concessione in enfiteusi di fondi
rustici, relativamente a terreni situati nell'Italia meridionale,
nella Sicilia e nella Sardegna, si intendono applicabili, con effetto
dal giorno della entrata in vigore del detto decreto legislativo,
alle province dell'Abruzzo e al Molise.