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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, e' ratificato con le
modificazioni seguenti:
Art. 2. - Aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:
"La stessa riduzione dei periodi di anzianita' di grado sara'
applicata per le promozioni ai gradi superiori all'8° del ruolo di
gruppo A e al 10° del ruolo di gruppo C, di cui all'anzidetta
tabella, per i posti resisi disponibili posteriormente alla data di
attuazione del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, e fino a
due anni dalla sua entrata in vigore".
Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Le riduzioni di anzianita' di cui ai precedenti comma non si
applicano al personale che abbia fruito di analogo beneficio in
precedenti promozioni e di esse non si potra' fruire per conseguire
piu' di una promozione".
Art. 3. - Inserire, tra il terzo e il quarto, il seguente comma:
"Per l'ammissione al concorso riservato di cui al presente
articolo per la nomina nel ruolo del personale di gruppo A
dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, sono valide
anche la laurea in materie letterarie e quelle in filosofia e
pedagogia conseguite in una Facolta' di magistero".
La tabella annessa, per la parte riguardante la carriera
amministrativa (gruppo A), e' sostituita dalla seguente:
Numero
Grado Denominazione dei posti
4° - Direttori generali............................ 8
5° - Ispettori generali............................(a) 24
6° - Direttori capi divisione...................... 50
6° - Ispettori superiori...........................(b) 25
7° - Capi sezione..................................(b) 50
8° - Consiglieri................................... 65
9° - Primi segretari............................... 80
10° - Segretari.....................................
> 68
11° - Vice segretari................................
370
a) Rimangono assorbiti i posti attualmente ricoperti in
soprannumero.
b) Oltre quattro posti di grado 6° e cinque di grado 7° in
soprannumero da riassorbire in ragione della meta' delle vacanze che
si verificheranno nei rispettivi gradi a decorrere dal 1 gennaio
1951.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 giugno 1950
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI