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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, e' ratificato con le
modificazioni seguenti:
Art. 2. - E' sostituito dal seguente:
"Dopo non meno di quattro anni di permanenza nella classe II, grado
4°, i professori sono assegnati alla classe I, grado 3°, cui sono
attribuiti 80 posti di ruolo.
"I posti che si vengano rendendo disponibili, sui detti 80, in
dipendenza di collocamento fuori ruolo, sono attribuiti a professori
di ruolo della classe II, grado 4°".
Art. 2-bis (nuovo). - "La collocazione dei professori ordinari
nella classe IV, grado 6°, e' effettuata in rapporto alla decorrenza
della nomina ad ordinario per la quale va tenuto conto del beneficio
previsto dall'art. 98 del testo unico delle leggi vigenti sulla
istruzione superiore. A parita' di tale decorrenza e' tenuto conto
dell'ordine di graduatoria insultante dal concorso per l'ammissione
in ruolo; a parita' di ogni altra condizione e' tenuto conto
dell'eta'".
Art. 3. - Il primo comma e' sostituito dai seguenti:
"I professori attualmente in servizio sono collocati nella classe
III, grado 5°, o nella classe II, grado 4°, a seconda che abbiano
conseguito la nomina ad ordinari da cinque o da nove anni, tenuto
conto, altresi', dei servizi prestati, dei quali e' prevista la
valutazione ai sensi delle disposizioni concernenti la carriera dei
professori universitari. La maggiore anzianita' di cui i professori
risultassero in possesso e' attribuita nel nuovo grado ed e' utile
per l'assegnazione al grado superiore; tuttavia, per l'assegnazione
alla classe I, grado 3°, e' tenuto conto dei servizi prestati presso
Universita' statali, presso Universita' libere e presso Universita'
straniere, esclusa la valutazione di qualsiasi diverso servizio.
Le disposizioni del precedente comma si applicano, agli effetti
economici, con decorrenza dal 1 novembre 1947".
I commi secondo e terzo sono soppressi.
Sono aggiunti i seguenti commi:
"Le disposizioni del primo e del secondo comma del presente
articolo si applicano anche ai professori fuori ruolo, trattenuti in
servizio ai sensi del regio decreto-legge 16 marzo 1944, n. 114, e
del decreto legislativo 4 gennaio 1947, n. 22, i quali possono
inoltre conseguire l'assegnazione al grado superiore durante il
periodo di trattenimento in servizio, qualora abbiano maturato
l'anzianita' richiesta dalle disposizioni all'epoca vigenti.
"I professori gia' allontanati dal servizio per ragioni politiche o
razziali e successivamente reintegrati ai sensi degli articoli 19 e
20 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e
del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 535, ed i professori
reintegrati senza limiti di eta' in base a speciali provvedimenti
legislativi, sono assegnati, in soprannumero, alla classe I, grado
3°, quando vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal
precedente art. 2".
Art. 3-bis (nuovo). - "I professori di grado 4°, con quattro anni
di anzianita' nel grado medesimo, collocati fuori ruolo con
decorrenza dal 1 novembre 1947, dal 1 novembre 1948 e dal 1 novembre
1949, sono assegnati, seguendo l'ordine di anzianita', al grado 3° in
soprannumero, con le decorrenze rispettivamente sopra indicate,
sempre che alla data della ratifica del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, siano tuttora in
servizio".