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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il n. 2 dell'art. 8 del regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70,
convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1342, sulla istituzione del
monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette, e'
sostituito dal seguente:
"2) di prescrivere alle fabbriche di carte veline che la produzione
non destinata ad essere ridotta in cartine e tubetti per sigarette
debba avere una grammatura non inferiore a 30 grammi per metro
quadrato, debba contenere almeno il 60 per cento di cellulosa e che
nell'impasto delle carte veline stesse debbano essere introdotte
sostanze atte ad evitare che esse possano essere usate per la
confezione di sigarette e che analoga composizione abbiano le stesse
carte veline provenienti dall'estero".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 maggio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI