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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' concesso a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi,
per l'esercizio finanziario 1949-50, un contributo straordinario di
L. 100 milioni ed una anticipazione di L. 70 milioni da rimborsarsi
in dieci annualita' a cominciare dall'esercizio 1950-51.