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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il comma terzo dell'articolo unico del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato in data 10 dicembre 1947, n. 1482, e'
modificato come appresso:
"La relativa spesa non potra' eccedere la misura dello 0,50 per
cento di quella autorizzata in ciascun esercizio finanziario del
periodo suddetto per l'esecuzione di opere di bonifica".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 maggio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI