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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA;
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi di
guerra coloro che durante l'effettivo servizio militare siano
divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro
capacita' di lavoro, in seguito a lesioni o ad infermita' incontrate
o aggravate per servizio di guerra, o comunque per un fatto di
guerra.