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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le amministrazioni degli ospedali e dei consorsi di ospedali con
non meno di 500 letti, nonche' gli istituti fisioterapici sono tenuti
a introdurre negli organici un posto di massaggiatore, da conferire
agli abilitati da una scuola autorizzata di massaggio, con prefenza
ai ciechi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Caprarola, addi' 15 giugno 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI