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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a
quando siano approvati per legge, e non oltre il 31 ottobre 1950, i
bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario
1950-51, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa,
la successiva nota di variazioni ed i relativi disegni di legge
presentati alle Assemblee legislative.