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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La facolta' concessa dall'art. 12 della legge 12 maggio 1949, n.
206, all'Amministrazione finanziaria d'accordare un abbuono non
superiore al terzo del valore venale presunto dall'amministrazione
stessa nelle controversie per la determinazione di detto valore, ai
fini dell'applicazione dell'imposta di registro e di successione,
dell'imposta sul valore netto globale e dell'imposta ipotecaria,
nonche' dei diritti catastali, in dipendenza di successioni apertesi
o di atti pubblici stipulati prima dell'entrata in vigore della
medesima legge 12 maggio 1949, n. 206, ovvero di scritture private
registrate entro lo stesso termine, puo' essere esercitata fino al 31
luglio 1950.