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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare ed il
Governo a dare piena ed intera esecuzione ai seguenti Accordi
conclusi a Torino, tra l'Italia e la Francia, il 20 marzo 1918:
a) Dichiarazione comune;
b) Accordo commerciale;
c) Protocollo all'Accordo commerciale;
d) Protocollo addizionale all'Accordo di pagamento del 22
dicembre 1946;
e) Scambio di Note.