Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La partecipazione alla condotta ed allo svolgimento delle
operazioni di guerra dall'11 giugno 1940, all'8 maggio 1945 nel
territorio metropolitano ed extra-metropolitano, e su navi in mare o
su aerei in volo, durante i cicli operativi fissati con apposite
disposizioni dagli Stati Maggiori delle Forze armate su
determinazione dello Stato Maggiore generale o durante la lotta
partigiana od anche, indipendentemente da tali cicli o da tale lotta,
nei casi indicati nei successivi articoli, da' diritto al
riconoscimento delle campagne di guerra.
Tale riconoscimento, in base ai titoli che lo giustificano, quali
sono in seguito specificati, va compiuto in ragione di una campagna
per ogni anno solare.