Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I militari della categoria portuali del Corpo equipaggi militari
marittimi, quando sono destinati per servizi di vigilanza o di
custodia a bordo di navi mercantili nazionali od estere e di
galleggianti, o presso depositi a terra od in zone di demanio
marittimo ove si eseguono operazioni soggette a particolare
sorveglianza ai fini della sicurezza dei depositi, rade e adiacenze
hanno diritto, a carico della nave, del galleggiante o
dell'imprenditore, ad una indennita' straordinaria di L. 15 per ogni
ora di servizio dall'alba al tramonto e di L. 20 per ogni ora di
servizio dal tramonto all'alba.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 9 maggio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI
- SCELBA - PICCIONI -
VANONI - SIMONINI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI