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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il testo dell'art. 2 della legge 25 giugno 1949, n. 353, e'
sostituito dal seguente:
"La competenza per tutte le controversie relative alla presente
legge e agli altri provvedimenti legislativi di proroga dei contratti
di affitto e di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione,
comprese quelle per la risoluzione del contratto e il conseguente
rilascio del fondo, e' attribuita alle Sezioni specializzate dei
Tribunali e delle Corti d'appello, costituite ai sensi dell'art. 7
della legge 4 agosto 1948, n. 1094, le quali, per le controversie
relative a rapporti d'affitto, giudicheranno con l'intervento dei
magistrati togati e di quattro esperti, nominati su designazione, in
numero doppio, per due di essi, delle organizzazioni provinciali
degli affittuari coltivatori diretti e per gli altri due, delle
organizzazioni provinciali dei locatori e coltivatori diretti".