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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23
marzo 1946, n. 214, concernenti l'autorizzazione agli Istituti
esercenti il credito fondiario ed agli altri enti o istituti,
indicati nell'art. 4 dello stesso decreto, di applicare
temporaneamente un diritto di contingenza quale addizionale del
diritto di commissione loro spettante sui capitoli dati a mutuo, gia'
prorogate con la legge 20 maggio 1949, n. 330, continuano ad avere
efficacia dal 1 gennaio 1950 fino al 1 gennaio 1955, con la seguente
modificazione al secondo comma dell'art. 1 del decreto medesimo:
"La misura del diritto di contingenza non potra', aggiunta al
diritto di commissione di cui al decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 83,
superare gli importi sottoindicati per ogni cento lire di capitale
originariamente mutuato:
lire 1,50, per le semestralita' in iscadenza nel periodo dal 1
gennaio 1950 al 1 gennaio 1951;
lire 1,40, per le semestralita' in iscadenza nel periodo dal 1
gennaio 1951 al 1 gennaio 1952;
lire 1,30, per le semestralita' in iscadenza nel periodo dal 1
gennaio 1952 al 1 gennaio 1953;
lire 1,20, per le semestralita' in iscadenza nel periodo dal 1
gennaio 1953 al 1 gennaio 1954;
lire 1,10, per le semestralita' in iscadenza nel periodo dal 1
gennaio 1954 al 1 gennaio 1955".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 giugno 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il
Guardasigilli: PICCIONI