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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'assegno mensile degli uditori giudiziari previsto dall'ultimo
comma dell'art. 128 e dalla tabella Q dell'ordinamento giudiziario,
approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' stabilito,
a decorrere dal 1 novembre 1948, nella misura pari a un dodicesimo
dello stipendio iniziale del grado cui gli uditori stessi sono
assimilati.
Alla spesa derivante dell'applicazione della presente legge sara'
provveduto con le entrate conseguenti dai provvedimenti indicati
nell'art. 13 della legge 12 aprile 1949, n. 149.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 gennaio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - GRASSI -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI