Legge Ordinaria n. 4 del 10/01/1950 (Pubblicata nella G.U. del 26 gennaio 1950)
Trattamento economico spettante agli uditori giudiziari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'assegno  mensile  degli  uditori  giudiziari previsto dall'ultimo
comma  dell'art.  128 e dalla tabella Q dell'ordinamento giudiziario,
approvato  con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' stabilito,
a  decorrere  dal  1 novembre 1948, nella misura pari a un dodicesimo
dello  stipendio  iniziale  del  grado  cui  gli  uditori stessi sono
assimilati.
  Alla  spesa  derivante dell'applicazione della presente legge sara'
provveduto  con  le  entrate  conseguenti  dai provvedimenti indicati
nell'art. 13 della legge 12 aprile 1949, n. 149.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 gennaio 1950

                               EINAUDI

                                                DE GASPERI - GRASSI -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
 

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