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La Camera dei deputati ed il Senato nella Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento
dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente (I.S.M.E.O.) fissato in
L. 510.000 con la legge 24 febbraio 1941, n. 207, e' elevato, a
decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50, a L. 7.500.000.