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La Camera dei deputati ed il Senato nella Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per dar modo agli ex allievi delle Accademie della gioventu'
italiana di Roma e di Orvieto di completare il corso di studi da essi
regolarmente intrapreso per il conseguimento del diploma di
abilitazione all'insegnamento della educazione fisica, e non potuto
ultimare per causa di servizio militare o per il cessato
funzionamento di dette Accademie in seguito alla soppressione del
partito nazionale fascista oppure perche' dimessi da tali Accademie
per motivi razziali, il Ministro per la pubblica istruzione e'
autorizzato ad istituire due corsi speciali, con lezioni ed
esercitazioni teoriche e pratiche, della durata complessiva di sei
mesi per ciascuno. Ogni corso sostituira' il secondo ed il terzo dei
normali anni accademici che gli allievi non hanno potuto a suo tempo
frequentare per le cause accennate.
Saranno ammessi al corso corrispondente al secondo anno accademico:
a) i giovani che al momento della interruzione della frequenza
avevano superato gli esami per il passaggio dal primo al secondo
anno;
b) previo superamento dei relativi esami, coloro che, iscritti al
primo anno, tali esami non avessero ancora superati.
Analogo criterio regolera' l'ammissione al corso corrispondente al
terzo anno.
Potranno senz'altro essere ammessi a sostenere l'esame di diploma i
giovani che, regolarmente iscritti al terzo anno, non avessero ancora
superato il detto esame.
E' escluso, per gli allievi che otterranno la ammissione ai corsi
speciali, l'internato.