Legge Ordinaria n. 416 del 11/06/1950 (Pubblicata nella G.U. del 7 luglio 1950)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, concernente la revisione delle nomine senza concorso disposte negli Istituti di istruzione musicale ed artistica e norme sui concorsi che saranno banditi negli Istituti stessi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 33 luglio
1947, n. 961, e' ratificato con le modificazioni seguenti:
  Art. 8. - Il primo coma e' sostituito dai seguenti:
  "Per la meta' dei posti, che risulteranno vacanti negli Istituti di
istruzione  musicale  ed  artistica,  dopo  i provvedimenti di cui ai
precedenti  articoli  1,  3  e  4  e  per  la  meta' dei posti che si
renderanno  vacanti entro il 1 ottobre 1949, saranno indetti una sola
volta  per  ogni  tipo  di  cattedra,  speciali  concorsi  per titoli
riservati  a  coloro  che  in concorsi a posti direttivi o a cattedre
negli  Istituti  di  istruzione  musicale od artistica, espletati dal
1922  in poi, abbiano conseguita la votazione di undici quindicesimi,
necessaria per la designazione a vincitore del posto messo a concorso
al sensi dell'ultimo comma dell'art. 13 del decreto luogotenenziale 5
maggio  1918,  n.  1852, oppure siano stati inclusi nella terna degli
idonei  a  ricoprire  il  posto,  a  norma  dell'art.  11 del decreto
luogotenenziale  5  maggio  1918,  n.  1852,  o dell'art. 5 del regio
decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081".
  "La  disposizione  prevista  dal  comma precedente si applica anche
quando il posto da mettersi a concorso sia uno solo".
  Art. 9. - Il n. 3 e' sostituito dal seguente:
  "3)  per effetto di condanna penale o di assegnazione al confine di
polizia per comportamento contrario al regime fascista".
  Art. 13-bis (nuovo). - "Le Commissioni giudicatrici sono costituite
di  tre  o  di  cinque  membri  nominati dal Ministero della pubblica
istruzione.  Esse,  per  la designazione dei vincitori, si atterranno
alle  norme  stabilite  dal  regio  decreto-legge 2 dicembre 1935, n.
2081".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 giugno 1950

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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