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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 266, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:
Art. 8. - E' sostituito dal seguente: "Il personale, che, alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 266,
era in servizio presso la Scuola di tirocinio ad orario ridotto di
Caltagirone sara' inquadrato nel nuovo organico secondo le norme
contenute nei successivi articoli".
Art. 8-bis (nuovo). - "Il personale di ruolo che, alla data di cui
al precedente art. 8, ricopriva a qualsiasi titolo uffici presso la
Scuola di tirocinio ad orario ridotto per l'arte ceramica di
Caltagirone, per il quale l'art. 4 prevede posti di ruolo, e', dalla
stessa data, inquadrato a tutti gli effetti, nei posti medesimi,
previo favorevole esito di speciale ispezione, disposta dal Ministro
per la pubblica istruzione.
"Ai fini degli aumenti periodici di stipendio nel nuovo ruolo e'
valutabile, per il personale di cui al precedente comma, il servizio
prestato nel ruolo di provenienza in grado uguale o superiore a
quello attribuito nel nuovo ruolo".
Art. 8-ter (nuovo). - "I posti di ruolo di cui all'art. 4 che non
e' possibile conferire a personale gia' di ruolo giusta quanto
disposto nel precedente articolo, possono essere conferiti, eccetto
quelli di custode, previo risultato favorevole di apposita ispezione
disposta dal Ministro per la pubblica istruzione a coloro che alla
data di cui al precedente art. 8 prestavano servizio nella Scuola di
tirocinio per l'arte ceramica di Caltagirone da almeno tre anni come
incaricati con mansioni corrispondenti ed affini a quelle dei
suddetti posti previsti dall'organico della Scuola trasformata.
"Il conferimento di tali posti e' subordinato anche al possesso del
titolo di studio nei casi in cui esso e' richiesto dalle disposizioni
in vigore.
"I posti di custode sono conferiti senza ispezione al personale
che, in possesso della licenza delle scuole elementari o altro titolo
equipollente, abbia compiuto presso la Scuola di Caltagirone, alla
data di cui al precedente art. 8, almeno tre anni di lodevole
ininterrotto servizio.
"La nomina ai posti di cui ai precedenti commi sara' fatta al grado
iniziale".