Legge Ordinaria n. 43 del 05/01/1950 (Pubblicata nella G.U. del 9 marzo 1950)
Norme sull'avanzamento dei tenenti di vascello, e gradi corrispondenti, della Marina militare reduci dalla prigionia di guerra o dall'internamento.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  Per  l'avanzamento  al grado superiore degli ufficiali della Marina
militare  reduci  dalla prigioni,% di guerra, dall'internamento o dal
servizio  prestato  presso  reparti  partigiani,  che  all'atto della
cattura  o  dell'internamento o dell'inizio dell'attivita' partigiana
rivestivano  il grado di tenente di vascello o grado corrispondente e
che  abbiano  diritto  alla ricostruzione della carriera ai sensi del
decreto  legislativo  luogotenenziale  30  novembre  1945,  n. 894, e
successive  modificazioni,  si  prescinde fino al 15 aprile 1950, dal
requisito dell'imbarco, ove prescritto.

                               Art. 2.

  Sino  ai  15  aprile  1950,  per  i  tenenti  di  vascello  e gradi
corrispondenti   della  Marina  militare  reduci  dalla  prigionia  o
dall'internamento  o dal servizio prestato presso reparti partigiani,
il  periodo  minimo dia imbarco prescritto dalle vigenti disposizioni
e'  ridotto,  agli effetti dell'avanzamento al grado superiore, di un
periodo  pari  al  tempo  intercorrente  fra  la data della cattura o
dell'internamento  o  dell'inizio  dell'attivita' partigiana e quella
della  effettiva  ripresa  del  servizio, se all'atto della cattura o
dell'internamento  o  dell'inizio  della  attivita'  partigiana  essi
rivestivano il grado sud.
  Uguale trattamento e' fatto, al fini dell'avanzamento a capitano di
corvetta  e  gradi  corrispondenti, ai tenenti di vascello e capitani
della  Marina militare che all'atto della cattura o dell'internamento
o  dell'inizio  dell'attivita'  partigiana  rivestivano  il  grado di
sottotenente  di vascello o di tenente e che in sede di ricostruzione
della  carriera  ai  sensi del decreto legislativo luogotenenziale 30
novembre  1945,  n.  894,  e  successive  modificazioni,  siano stati
promossi  al  grado,  superiore  con  anzianita'  assoluta  di  grado
anteriore,  alla data della cattura o dell'internamento o dell'inizio
dell'attivita' partigiana.

                               Art. 3.

  La presente legge ha effetto dal 1 aprile 1948.

  La  presente  legge,  munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 gennaio 1950

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - PACCIARDI
                                                 - PELLA - CORBELLINI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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