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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali della Marina
militare reduci dalla prigioni,% di guerra, dall'internamento o dal
servizio prestato presso reparti partigiani, che all'atto della
cattura o dell'internamento o dell'inizio dell'attivita' partigiana
rivestivano il grado di tenente di vascello o grado corrispondente e
che abbiano diritto alla ricostruzione della carriera ai sensi del
decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 894, e
successive modificazioni, si prescinde fino al 15 aprile 1950, dal
requisito dell'imbarco, ove prescritto.
Art. 2.
Sino ai 15 aprile 1950, per i tenenti di vascello e gradi
corrispondenti della Marina militare reduci dalla prigionia o
dall'internamento o dal servizio prestato presso reparti partigiani,
il periodo minimo dia imbarco prescritto dalle vigenti disposizioni
e' ridotto, agli effetti dell'avanzamento al grado superiore, di un
periodo pari al tempo intercorrente fra la data della cattura o
dell'internamento o dell'inizio dell'attivita' partigiana e quella
della effettiva ripresa del servizio, se all'atto della cattura o
dell'internamento o dell'inizio della attivita' partigiana essi
rivestivano il grado sud.
Uguale trattamento e' fatto, al fini dell'avanzamento a capitano di
corvetta e gradi corrispondenti, ai tenenti di vascello e capitani
della Marina militare che all'atto della cattura o dell'internamento
o dell'inizio dell'attivita' partigiana rivestivano il grado di
sottotenente di vascello o di tenente e che in sede di ricostruzione
della carriera ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 30
novembre 1945, n. 894, e successive modificazioni, siano stati
promossi al grado, superiore con anzianita' assoluta di grado
anteriore, alla data della cattura o dell'internamento o dell'inizio
dell'attivita' partigiana.
Art. 3.
La presente legge ha effetto dal 1 aprile 1948.
La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 gennaio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI
- PELLA - CORBELLINI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI